Le linee guida OCSE in tema di transfer pricing dei beni intangibili e uno schema applicativo per il Patent Box italiano

di Giuseppe Marzo e Stefano Zambon

pubblicato in Patent box e gestione dei beni immateriali, IPSOA, 2017

Patent Box e prezzi di trasferimento: Le linee guida OCSE

La determinazione del reddito che può beneficiare delle agevolazioni previste dalla legislazione italiana del Patent Box si individua, come disposto dal Decreto Attuativo emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) il 30 luglio 2015, ricorrendo “…agli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE, con particolare riferimento alle linee guida in materia di prezzi di trasferimento:” (Decr. Attuativo, art. 12, comma 3).

Tale rinvio, pressoché obbligatorio per il legislatore italiano, vista l’adesione dell’Italia all’OCSE, fornisce una soluzione applicativa che presenta aspetti positivi e negativi.

Gli aspetti positivi

Innanzitutto, ha infatti il pregio di essere omogenea all’impostazione di simili sistemi adottati in altri Paesi Europei. Il Patent Box, infatti, non è un regime agevolativo esclusivamente italiano. Al momento, oltre all’Italia, altri Paesi offrono agevolazioni connesse alla proprietà intellettuale con varie caratteristiche (Evers et al., 2015).

Il riferimento alle linee guida OCSE sul tranfer pricing (Transfer Pricing Guidelines – TPG) riduce perciò il rischio di generare differenziali di tassazione che possono impattare sulla competitività fiscale dei diversi Paesi. Le linee guida sviluppate nel 2015 sono però configurate in modo tale che i sistemi agevolativi adottati da vari Paesi richiedono ad oggi modifiche di vario tipo. La stessa disciplina adottata dal legislatore italiano presenta differenze con le linee guida OCSE che comporteranno la necessità di prevedere l’esclusione dal beneficio dei beni che non rientrano tra quelli previsti dall’OCSE.

Il riferimento alle TPG risolve pertanto il problema di disporre di un modello in grado di consentire l’individuazione dei redditi da sottoporre ad agevolazione. In assenza di tale rimando, infatti, al legislatore sarebbe spettato il compito di indicare o sviluppare una specifica metodologia di valutazione, con probabili oneri e aggravi di tempo. Il ricorso a linee guida internazionalmente riconosciute e accettate si presentava perciò in partenza come l’opzione di più facile disponibilità.

Il rinvio agli standard internazionali elaborati dall’OCSE consente inoltre di far riferimento ab initio a tutte le ulteriori elaborazioni che in quella sede internazionale verranno formulate successivamente alla data del Decreto Attuativo. E, infatti, come evidenzieremo nel corso del presente Capitolo, i riferimenti OCSE che rilevano ai fini del Patent Box italiano sono sia precedenti che successivi a quella data.

Infine, i lavori OCSE adottano metodi e tecniche che hanno un’ampia applicazione in ambito nazionale e internazionale per il transfer pricing; si tratta quindi, almeno idealmente, di approcci già noti e familiari da parte sia delle imprese, sia dell’Amministrazione Finanziaria, anche se proprio l’applicazione agli intangibili è stata oggetto di una revisione a cura dell’OCSE molto vasta e profonda negli ultimi anni che, per quanto a conoscenza di chi scrive, ha richiesto un’ampia attività di formazione per preparare il personale dell’Amministrazione italiana ad affrontare una notevole complessità applicativa, caratterizzata dall’introduzione di importanti novità in tema di valutazione dei beni intangibili.

Gli aspetti negativi

A fronte dei vantaggi appena delineati, il riferimento alle TPG presenta una problematicità rilevante, ovvero quella di adattare i principi internazionali OCSE relativi al transfer pricing all’obiettivo della determinazione del contributo dei beni intangibili a fini di Patent Box.

Mentre tale problematica si presenta sicuramente di minor entità per i casi in cui il bene intangibile sia oggetto di trasferimento tra imprese, questo essendo sostanzialmente il campo applicativo delle linee guida sul tranfer pricing; essa è altamente critica nel caso in cui il reddito da determinare per ottenere i benefici previsti dalla normativa del Patent Box derivi dall’impiego del bene all’interno della stessa impresa. In questo caso, infatti, occorrerà procedere artificialmente (e talvolta, parrebbe, artificiosamente) alla separazione dell’entità aziendale in sotto-sistemi, dai confini delineati e però fittizi, tra i quali ipotizzare trasferimenti, anche questi solo sulla carta, dei beni intangibili o dei redditi che essi consentono di generare.

La criticità è poi amplificata dalla natura stessi dei beni di cui il Patent Box si occupa. Come riconosciuto a varie riprese dall’OCSE in questi anni, i beni intangibili sono quelli che pongono i maggiori problemi per l’applicazione delle linee guida sul transfer pricing formulate dalla stessa Organizzazione. Tanto è vero che nei lavori più recenti l’OCSE accetta l’impiego di tecniche di valutazione che invece sono ritenute non accettabili per le transazioni non aventi ad oggetto beni intangibili.

I contenuti del nostro articolo

Questo lavoro offre una panoramica della regolamentazione in tema di transfer pricing per i beni intangibili e propone uno schema applicativo per selezionare il modello di valutazione in funzione del grado di comparabilità degli intangibili ai fini del Patent Box.


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Data pubblicazione: 8/01/2024

Argomento: Capitale intellettuale